1. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo, le amministrazioni regionali, gli uffici scolastici regionali e gli eventuali soggetti privati di cui all'articolo 2 hanno il compito di predisporre interventi idonei a:
a) superare i fenomeni dell'evasione scolastica con particolare riferimento alla frequenza irregolare e all'eventuale mancato assolvimento formale dell'obbligo;
b) favorire una integrazione concreta degli allievi nell'ambito delle scuole in cui sono inseriti;
c) diminuire il rischio di forme demotivanti.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono:
a) stipulare accordi con soggetti privati al fine di supportare le attività previste dalla presente legge;
b) favorire il coordinamento delle iniziative volte al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 le direzioni degli uffici scolastici regionali promuovono, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la costituzione di una rete di scuole interessate al fine di:
a) concordare e definire idonei interventi didattico-educativi che incidano sull'accoglienza e facilitino le pari opportunità
b) concordare e definire modalità di documentazione e di verifica dei processi e degli esiti con la costruzione di idonei strumenti;
c) realizzare o promuovere azioni che facilitino i rapporti tra scuola e famiglia.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, le direzioni degli uffici scolastici regionali, ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti privati di cui all'articolo 2, svolgono altresì le seguenti attività:
a) mettono a disposizione delle famiglie e delle scuole interessate figure atte a mediare per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia e per supportare i ragazzi nei momenti di passaggio da una scuola a un'altra;
b) sensibilizzano gli enti locali per una disposizione delle zone di sosta dei circhi e delle altre strutture dello spettacolo viaggiante funzionale alla frequenza scolastica;
c) forniscono alle famiglie le necessarie informazioni sulle istituzioni scolastiche afferenti alla rete di cui all'articolo 3.